LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22-04-2002
REGIONE SARDEGNA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 12
del 22 aprile 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 15 del 2002

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 15 del 2002 Articolo 7

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 17 del 2002 Articolo 2

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

ARTICOLO 19

Procedure speciali per la realizzazione del programma 
straordinario di edilizia scolastica
1. Al fine di consentire l’effettiva attuazione del programma 
straordinario di edilizia scolastica finalizzato ad adeguare - 
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004 - gli edifici 
scolastici alle vigenti norme in materia di agibilità, sicurezza, 
igiene ed all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli enti 
locali di cui all’articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 
(Norme per l’edilizia scolastica), in qualità di stazioni appaltanti, 
sono autorizzati:
a)             ad adottare, quale sistema di realizzazione delle opere 
previste, l’asta pubblica con carattere di urgenza, ai sensi 
dell’articolo 64, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 
827;
b)             a procedere all’affidamento fiduciario degli incarichi di 
progettazione il cui importo sia inferiore a 200.000 euro;
c)             a riutilizzare come variante, fino al limite del 20 per cento del 
finanziamento concesso, le somme riferite ai ribassi accertati 
in sede di espletamento delle gare a tutte le altre economie di 
finanziamento, per il completamento funzionale delle stesse 
opere ovvero per altre comprese nel programma triennale di cui 
all’articolo 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. Agli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 60, della 
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica), così come integrato dall’articolo 1, 
comma 6, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al 
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi 
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 23 del 1996 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 827 del 1924 Articolo 64

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 109 del 1994 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 662 del 1996 Articolo 2

indice Sardegna