CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI
ARTICOLO 19
Procedure speciali per la realizzazione del programma straordinario di edilizia scolastica 1. Al fine di consentire l’effettiva attuazione del programma straordinario di edilizia scolastica finalizzato ad adeguare - entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004 - gli edifici scolastici alle vigenti norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli enti locali di cui all’articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), in qualità di stazioni appaltanti, sono autorizzati: a) ad adottare, quale sistema di realizzazione delle opere previste, l’asta pubblica con carattere di urgenza, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) a procedere all’affidamento fiduciario degli incarichi di progettazione il cui importo sia inferiore a 200.000 euro; c) a riutilizzare come variante, fino al limite del 20 per cento del finanziamento concesso, le somme riferite ai ribassi accertati in sede di espletamento delle gare a tutte le altre economie di finanziamento, per il completamento funzionale delle stesse opere ovvero per altre comprese nel programma triennale di cui all’articolo 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. 2. Agli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così come integrato dall’articolo 1, comma 6, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).
Riferimenti Normativi ATTIVI
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 23 del 1996 Articolo 3
|
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 827 del 1924 Articolo 64
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 109 del 1994 Articolo 14
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 662 del 1996 Articolo 2
|
|
|